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27/03/2023

Fatturazione Elettronica con l’amministrazione dello stato

Soldati e Bianchi
domenica, 05 Ottobre 2014 / Pubblicato il Pubblica Amministrazione

Fatturazione Elettronica con l’amministrazione dello stato

Fatturazione elettronica nelle pubbliche amministrazioni

Con l’introduzione dell’ obbligo di

fatturazione elettronica

nei confronti delle amministrazioni dello Stato dall’art. 1, commi 209-2014 della L. 244/2007 che, a tal fine ha istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla PA.
In attuazione di tale disposizione, con il DM n. 55 del 3 aprile 2013 è stato adottato il regolamento che ha stabilito i tempi di adeguamento per le diverse amministrazioni e le modalità operative per l’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura elettronica (fatturazione elettronica).
Salvi i casi di adesione volontaria anticipata al processo di fatturazione elettronica, gli obblighi di adeguamento decorrono dal 6 giugno 2014 nei confronti delle seguenti amministrazioni: Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale; per le altre amministrazioni nazionali il termine fissato per l’adeguamento è il 31 marzo 2015. L’obbligo in questione, si ricorda, trova applicazione nei confronti delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato dello Stato (individuate dall’ISTAT). Ciò premesso, i commercialisti i sono coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sotto diversi profili:
– In qualità di operatori economici, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza;
– in qualità di intermediari;
– nelle vesti di consulenti che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.
La fattura elettronica (fatturazione elettronica) è di fatto un file in formato XML contenente tutte le informazioni obbligatorie richieste dall’art. 21 comma 1 del DPR 633/72, nonché le ulteriori informazioni necessarie per la trasmissione e la successiva gestione documentale.
Al fine di garantire l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e la sicura riconducibilità al mittente, ogni file trasmesso al Sistema di interscambio deve essere firmato tramite un certificato di firma elettronica (riconducibile al soggetto emittente o all’intermediario).
Il file elaborato, firmato e denominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di interscambio utilizzando i seguenti canali:
– posta elettronica certificata (PEC);
– utilizzando l’interfaccia web del Sistema(attraverso i canali Entratel, Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi);
– avvalendosi degli accordi di servizio che possono essere stipulati con il SdI.
Le ricevute di sistema e ogni altro documento relativo alla trasmissione possono essere visualizzati avvalendosi delle apposite applicazioni messe a disposizione dal MEF. In conclusione qualsiasi imprenditore o professionista che svolge lavori nei confronti delle amministrazioni dello Stato dovrà emettere la relativa fattura in formato elettronico XML, lo potrà fare direttamente, in qualità di fornitore di beni o servizi, nei confronti della Pubblica Amministrazione o avvalendosi dell’assistenza dei commercialisti, i quali potranno elaborare e inviare la fattura, del soggetto emittente, utilizzando il proprio certificato di firma elettronica o il certificato di firma elettronica del richiedente. Stop quindi al cartaceo e via all’elaborazione e invio telematico delle fatture (fatturazione elettronica) nei confronti della pubblica amministrazione.

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